Art. 36
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[1](Legge 5 dicembre 1901, n. 499, art. 2).
[2]Scaduto il termino dell'aspettativa per ragioni di servizio, senza che i prefetti siano stati richiamati in servizio o collocati a riposo, saranno posti in disponibilita' col trattamento stabilito dagli articoli 24, 1° comma, e 27 del presente testo unico, o saranno collocati a riposo, quando siano nelle condizioni stabilite dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva