Art. 36

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[1](Legge 5 dicembre 1901, n. 499, art. 2).

[2]Scaduto il termino dell'aspettativa per ragioni di servizio, senza che i prefetti siano stati richiamati in servizio o collocati a riposo, saranno posti in disponibilita' col trattamento stabilito dagli articoli 24, 1° comma, e 27 del presente testo unico, o saranno collocati a riposo, quando siano nelle condizioni stabilite dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art36 · fonte su Normattiva