Art. 39

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[1]Oltre i casi, di cui nel precedente articolo, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli possono essere collocati in aspettativa por ragioni di servizio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

[2]Tale aspettativa non eccedera' la durata di un anno.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art39 · fonte su Normattiva