Art. 39
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[1]Oltre i casi, di cui nel precedente articolo, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli possono essere collocati in aspettativa por ragioni di servizio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
[2]Tale aspettativa non eccedera' la durata di un anno.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva