Art. 40

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →

[1]Gli ufficiali diplomatici e gli ufficiali consolari di prima categoria possono essere, con decreto Reale o con decreto Ministeriale, a seconda che si tratti di funzionari nominati dal Re o dal ministro, collocati a disposizioni del Ministero, quando per motivi di guerra, per altre cause indipendenti dalla loro volonta', o per decisione del ministro estranea al merito dei loro servizi, devono cessare temporaneamente dalle proprie funzioni all'estero.

[2]Nessuno degli ufficiali anzidetti puo' rimanere a disposizione del Ministero, quando siano venute meno le cause che hanno provocato tale provvedimento. Il periodo di tempo, nel quale i medesimi potranno rimanere in tale posizione, non potra' eccedere il biennio.

[3]Il biennio della disposizione puo' essere, in via eccezionale, prorogato per un altro solo anno con decreto, accompagnato da relazione motivata. Qualora trascorso questo periodo non sia altrimenti disposto, il funzionario sara' collocato in aspettativa per motivi di servizio e poi in disponibilita'.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art40 · fonte su Normattiva