Art. 43
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[1]Sono pure dichiarati dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale secondo le vigenti leggi, gl'impiegati che volontariamente abbandonano l'ufficio, o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuita' e regolarita' del servizio.
[2]Puo' pero' il ministro, su parere del Consiglio d'amministrazione e disciplina, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilita', applicare invece la sospensione dal grado e dallo stipendio, l'esclusione dagli esami d'idoneita' o di merito distinto, la proroga delle promozioni anche per semplice anzianita', la revocazione dall'impiego.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva