Art. 45
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[1]L'impiegato che sia riconosciuto inabile al servizio puo' essere dispensato.
[2]La dispensa puo' essere inoltre decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio.
[3]Essa dev'essere preceduta, per gl'impiegati aventi grado inferiore a quello effettivo o parificato di direttore generale, dal parere del Consiglio d'amministrazione o da deliberazione del Consiglio dei ministri.
[4]Per gl'impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale la dispensa dev'essere preceduta da deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale deve sentire personalmente l'impiegato ove questi lo chieda.
[5]Il motivo che ha determinato la dispensa dev'essere espresso nel relativo decreto, in cui si deve pure far cenno del preventivo parere emesso dal Consiglio d'amministrazione, quando occorra, e della deliberazione del Consiglio dei ministri.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva