Art. 46
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[1]L'impiegato la cui dimissione fu accettata, quello dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nell'articolo 43, e l'impiegato collocato a riposo, possono essere riammessi in servizio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, se trattasi d'impiegato di grado non inferiore a quello effettivo o pareggiato di direttore generale; e previo parere del Consiglio di amministrazione per gl'impiegati di minor grado. Puo' essere riammesso in servizio anche l'impiegato dispensato, qualora ad avviso del Consiglio di amministrazione, siano cessati i motivi che non avevano determinato la dispensa.
[2]L'impiegato riammesso e' inscritto nel grado e nella classe cui apparteneva e va ad occuparvi l'ultimo posto.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva