Art. 47
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[1]Per gl'impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale, le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione e di disciplina sono esercitate dal Consiglio dei ministri.
[2]Per gl'impiegati di minor grado, il Consiglio d'amministrazione e di disciplina e' presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato ed e' composto dei direttori generali o dei funzionari di pari grado del rispettivo Ministero o, in mancanza, dei vice direttori generali o funzionari ad essi parificati, e del capo della divisione del personale al quale l'impiegato appartiene. Un impiegato designato dal ministro esercita le funzioni di segretario.
[3]Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e disciplina e' necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti, compreso chi presiede. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti: in caso di parita' di suffragi, la deliberazione si ritiene favorevole all'impiegato.
[4]Quando il Consiglio non sia stato presieduto dal ministro, le deliberazioni devono essere munite del suo visto.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva