Art. 49
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[1]Le punizioni degl'impiegati civili sono:
[2]1° la censura;
[3]2° la sospensione dallo stipendio;
[4]3° la sospensione dal grado e dallo stipendio;
[5]4° la revocazione;
[6]5° la destituzione.
[7]Le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio non possono applicarsi senza il previo parare del Consiglio di disciplina, salvo il caso in cui vi sia deliberazione del Consiglio dei ministri.
[8]I pareri del Consiglio di disciplina e i decreti contenenti punizioni disciplinari devono essere motivati.
[9]Di ciascun decreto e' comunicata copia autentica all'interessato e di tutte le punizioni si prende nota nello stato di servizio.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva