Art. 49

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[1]Le punizioni degl'impiegati civili sono:

[2]1° la censura;

[3]2° la sospensione dallo stipendio;

[4]3° la sospensione dal grado e dallo stipendio;

[5]4° la revocazione;

[6]5° la destituzione.

[7]Le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio non possono applicarsi senza il previo parare del Consiglio di disciplina, salvo il caso in cui vi sia deliberazione del Consiglio dei ministri.

[8]I pareri del Consiglio di disciplina e i decreti contenenti punizioni disciplinari devono essere motivati.

[9]Di ciascun decreto e' comunicata copia autentica all'interessato e di tutte le punizioni si prende nota nello stato di servizio.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art49 · fonte su Normattiva