Art. 50

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[1]La censura e' una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa e puo' essere inflitta:

  • a)per negligenza e per lievi mancanze in servizio;
  • b)per qualunque assenza dall'ufficio non giustificata;
  • c)per violazione dell'art. 7 del presento testo unico;
  • d)per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti;
  • e)per irregolare condotta;
  • f)per essersi procurato raccomandazioni da persone che non siano i superiori da cui l'impiegato gerarchicamente dipende, allo scopo di ottenere ingiustificati favori.

[2]La censura e' fatta por iscritto dal capo dell'ufficio, udite le giustificazioni dell'impiegato, il quale ha diritto che esse siano annotate nel suo stato di servizio ed allegate al medesimo. Contro il provvedimento di censura e' ammesso ricorso al ministro in via gerarchica entro quindici giorni dalla notificazione. Il decreto del ministro sul ricorso e' definitivo.

[3]Ai capi degli uffici la censura e' inflitta dal ministro.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art50 · fonte su Normattiva