Art. 52

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[1]Quando la gravita' dei fatti lo richieda, il ministro puo' ordinare la sospensione dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di udire le deduzioni dell'impiegato, salvo il regolare procedimento disciplinare.

[2]Dov'essere immediatamente sospeso dal grado e dallo stipendio l'impiegato contro il quale sia spiccato mandato di cattura. Ove sia spedito contro di lui mandato di comparizione o egli sia comunque sottoposto a giudizio per delitto, puo' essere sospeso ed esonerato dal servizio.

[3]Sa il procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo, escluda che l'impiegato vi abbia preso parte, l'impiegato cessa di essere sospeso, riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte non percepiti e riacquista, a tatti gli effetti, l'anzianita' perduta.

[4]In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza d'istanza privata, l'impiegato puo' essere sottoposto a provvedimenti disciplinari; e qualora sia riconosciuto meritevole di sospensione dallo stipendio, non riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte perduti.

[5]L'impiegato condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della liberta' personale, quando non sia il caso di applicare la revocazione o la destituzione, e' sospeso dal grado e dallo stipendio finche' non abbia scontato la pena. Alla famiglia di lui puo' essere corrisposto un assegno alimentare, non superiore in ogni caso al terzo dello stipendio di cui era fornito.

[6]Salvo il caso indicato nel comma precedente, la revoca della sospensione dal grado e dello stipendio fa riacquistare all'impiegato l'anzianita' perduta. Se durante la sospensione siano avvenute promozioni di funzionari che lo seguivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto; ma il primo posto vacante nel grado o nella classe dev'essere conferito all'impiegato gia' sospeso, il quale riprende, a tutti gli effetti, il posto di anzianita' che aveva nel giorno della sospensione.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art52 · fonte su Normattiva