Art. 53
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →
S'incorre nella revocazione dall'impiego indipendemente da ogni azione penale:
- a)per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente sospensione dal grado e dallo stipendio, o per una maggiore gravita' delle cause indicate nei precedenti articoli;
- b)per grave abuso di autorita';
- c)per grave abuso di fiducia;
- d)per inosservanza del segreto di ufficio che possa portare pregiudizio allo Stato o a privati;
- e)per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva