Art. 53

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →

S'incorre nella revocazione dall'impiego indipendemente da ogni azione penale:

  • a)per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente sospensione dal grado e dallo stipendio, o per una maggiore gravita' delle cause indicate nei precedenti articoli;
  • b)per grave abuso di autorita';
  • c)per grave abuso di fiducia;
  • d)per inosservanza del segreto di ufficio che possa portare pregiudizio allo Stato o a privati;
  • e)per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art53 · fonte su Normattiva