Art. 54

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S'incorre nella destituzione, udito il Consiglio di disciplina, indipendentemente da ogni azione penale:

  • a)per ricidiva nelle mancanze previste nei precedenti articoli o per una maggiore gravita' di esse;
  • b)per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagl'impiegati dipendenti;
  • e)per l'accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio;
  • d)per violazione dolosa dei segreti d'ufficio con pregiudizio dello Stato o dei privati o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza;
  • e)per gravi atti d'insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorita';
  • f)per eccitamento alla insubordinazione;
  • g)per offesa alla persona del Re, alle famiglie (Reale, alle Camere legislative, e per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art54 · fonte su Normattiva