Art. 54
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S'incorre nella destituzione, udito il Consiglio di disciplina, indipendentemente da ogni azione penale:
- a)per ricidiva nelle mancanze previste nei precedenti articoli o per una maggiore gravita' di esse;
- b)per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagl'impiegati dipendenti;
- e)per l'accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio;
- d)per violazione dolosa dei segreti d'ufficio con pregiudizio dello Stato o dei privati o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza;
- e)per gravi atti d'insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorita';
- f)per eccitamento alla insubordinazione;
- g)per offesa alla persona del Re, alle famiglie (Reale, alle Camere legislative, e per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva