Art. 56

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L'impiegato revocato o destituito non puo' essere riammesso in servizio, salvo quando, su parere dal Consiglio di disciplina, siano riconosciuti insussistenti o errati gli addebiti che avevano determinato la revocazione o la destituzione: in tal caso egli riprende nel ruolo il posto che gli sarebbe spettato so non fosse stato punito.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art56 · fonte su Normattiva