Art. 56
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →
L'impiegato revocato o destituito non puo' essere riammesso in servizio, salvo quando, su parere dal Consiglio di disciplina, siano riconosciuti insussistenti o errati gli addebiti che avevano determinato la revocazione o la destituzione: in tal caso egli riprende nel ruolo il posto che gli sarebbe spettato so non fosse stato punito.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva