Art. 57

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[1]Il funzionario dello Stato, che a termini dell'art. 5 della legge 7 luglio 1907, n. 429, e' chiamato a far parte del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie, cessa temporaneamente dal servizio nell'amministrazione a cui appartiene, e puo' essere surrogato nel ruolo, ma conserva il proprio grado e il proprio titolo per ogni effetto, salvo per quanto riguarda lo stipendio.

[2]Cessando tale incarico, riprende senz'altro servizio nell'Amministrazione cui appartiene, occupando nel ruolo di questa il posto che gli spetta per la conservata anzianita'. L'ultimo nominato nel ruolo medesimo rimane in soprannumero.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art57 · fonte su Normattiva