Art. 6
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[1]Le nomine al grado di direttore generale o a gradi equiparati sono deliberate in Consiglio dei ministri e possono essere conferite anche a persone che non abbiano impiego nell'Amministrazione dello Stato.
[2]Le promozioni al grado effettivo o parificato di vice-direttore generale e di direttore capo di divisione sono conferite agl'impiegati del grado inferiore dell'Amministrazione centrale o provinciale, senza riguardo alla classe.
[3]Le promozioni agli altri gradi sono conferite agl'impiegati del grado e della classe immediatamente precedente.
[4]Gl'impiegati di grado inferiore a quello effettivo o parificato di capo sezione non possono essere promossi di grado se il loro precedente servizio non abbia durato tanto tempo, da corrispondere, in media, almeno a due anni per ogni grado, salvo che si tratti di promozione da conferirsi in seguito ad esame.
[5]Per ragioni di servizio possono essere nominati o promossi impiegati in piu' del numero stabilito per ciascun grado e ciascuna classe, purche' si abbiano altrettanti posti vacanti nei gradi e nelle classi superiori.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva