Art. 7 — Leggo 25 giugno 1908, n. 290, art. 3
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[1]Con la qualita' d'impiegato civile dello Stato e' incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, o commercio, o industria, o la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte lo Societa' costituite a fine di lucro, salva, per l'amministrazione delle cooperative costituite da impiegati, la previa autorizzazione dell'Amministrazione da cui l'impiegato dipende.
[2]E' pure incompatibile ogni occupazione che a giudizio del Consiglio di amministrazione non sia stata ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio e col decoro dell'Amministrazione.
[3]Gl'impiegati possono essere prescelti come periti giudiziari, previa autorizzazione del ministro, da concedersi caso per caso.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva