Art. 7Leggo 25 giugno 1908, n. 290, art. 3

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[1]Con la qualita' d'impiegato civile dello Stato e' incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, o commercio, o industria, o la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte lo Societa' costituite a fine di lucro, salva, per l'amministrazione delle cooperative costituite da impiegati, la previa autorizzazione dell'Amministrazione da cui l'impiegato dipende.

[2]E' pure incompatibile ogni occupazione che a giudizio del Consiglio di amministrazione non sia stata ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio e col decoro dell'Amministrazione.

[3]Gl'impiegati possono essere prescelti come periti giudiziari, previa autorizzazione del ministro, da concedersi caso per caso.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art7 · fonte su Normattiva