Art. 8

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →

[1]L'impiegato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel luogo ove esercita il suo ufficio, salvo che le speciali sue attribuzioni non esigano diversamente.

[2]Puo' pero' essere autorizzato dall'Amministrazione da cui dipende a risiedere in localita' vicina a quella ove esercita l'ufficio, quando cio' sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'ufficio stesso.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art8 · fonte su Normattiva