Art. 8
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[1]L'impiegato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel luogo ove esercita il suo ufficio, salvo che le speciali sue attribuzioni non esigano diversamente.
[2]Puo' pero' essere autorizzato dall'Amministrazione da cui dipende a risiedere in localita' vicina a quella ove esercita l'ufficio, quando cio' sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'ufficio stesso.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva