Art. 3 (Allegato II)

[1]Le deliberazioni della Commissione di sconto, riguardanti le operazioni considerate nel presente decreto, debbono essere registrate in verbali separati, e debbono essere prese con un numero di voti favorevoli non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti la Commissione medesima.

[2]Il direttore della sede o della succursale ha facolta' di sospendere la deliberazione di cui al comma precedente, riferendone senza indugio alla Direzione generale per la decisione definitiva.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~allegato-ii-art3 · fonte su Normattiva