Art. 27
[1](Art. 6 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).
[2]((La Commissione censuaria centrale non puo' deliberare se non sono presenti otto membri, oltre il presidente o il vice-presidente. I commissari supplenti devono intervenire alle adunanze, sia per tenersi al corrente sull'andamento delle operazioni, sia per fornire schiarimenti e coadiuvare la Commissione nei suoi lavori. Essi concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tal caso hanno voto deliberativo. I membri supplenti hanno del pari voto deliberativo quando sono relatori. I membri della Commissione debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio e quello dei loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, coniuge, suoceri, generi e nuore; altrimenti le deliberazioni stesse sono nulle. Possono pero' assistere o prendere parte alle discussioni che vi si riferiscono, ma non possono esserne relatori. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti ed in caso di parita' prevale quello del presidente. Qualora taluno dei membri si astenga dal voto, il numero dei votanti e' formato non tenendo conto dell'astensione. Chi presiede esprime per ultimo il proprio voto. Di tutte le adunanze della Commissione censuaria contrale saranno compilati i processi verbali)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti