Art. 103

[1](Art. 3, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

[2]Nessun diritto o compenso e' dovuto all'Erario nel caso di restituzione anticipata di mutuo fondiario fatta mediante stipulazione d'un nuovo mutuo ipotecario con altri Istituti, purche' la somma e la durata del nuovo mutuo non siano inferiori al capitale ancora dovuto ed agli anni che rimangono a decorrere.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art103 · fonte su Normattiva