Art. 70
[1](Art. 1, legge 7 luglio 1905, n. 349).
[2]I Crediti fondiari in liquidazione della cessata Banca nazionale del Regno e del Banco di Sicilia hanno facolta' di trasformare i mutui attuali, oltreche' in cartelle 3.50 per cento, anche con l'emissione di nuove cartelle fondiarie fruttanti l'interesse del 3.75 o del 3.25, o del 3 per cento al netto, col ritiro delle attuali in circolazione, salvo l'obbligo nei mutuatari del Banco di Sicilia al pagamento dei contributi stabiliti dall'art. 95.
[3]I mutui trasformati dovranno essere estinti in un periodo di tempo non superiore ad anni 50 dal giorno del contratto o dell'atto di trasformazione. In nessun caso l'estinzione dei mutui potra' essere protratta oltre il 1960.
[4]Le ipoteche gia' inscritte a garanzia dei mutui conservano la loro validita' e il loro grado, senza bisogno di espressa riserva, a garantire il capitale, gli interessi e gli accessori dei mutui sostituiti, compresi i contributi di cui all'art. 95.
[5]E' in facolta' dei Crediti fondiari di fare annotare gli atti di trasformazione al margine delle iscrizioni ipotecarie rimaste in vigore a garanzia dei mutui.
[6]Per la trasformazione dei mutui gli Istituti provvederanno a dare possibilmente la preferenza a quelli con garanzia sui fondi rustici e a quelli per minor somma, tenuto conto dell'ordine di presentazione delle domande.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva