Art. 113 — Legge 31 dicembre 1907, n. 804
La vigilanza permanente diretta sugli Istituti di emissione e su tutte le annesse gestioni e' esercitata dal ministro del tesoro pei mezzi di un ufficio di ispettorato generale.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva