Art. 117
[1](Art. 11, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
[2]L'Ispettorato generale e' tenuto ad esaminare i bilanci annuali degli Istituti di emissione e, ove lo reputi necessario, ad accertarne la corrispondenza con le scritture degli Istituti medesimi.
[3]A questo fine gli Istituti devono comunicare in tempo all'Ispettorato stesso i bilanci ed i conti profitti e perdite, e devono fornirgli tutte quelle informazioni che all'uopo fossero ad essi richieste, salvo per quanto riguarda il Banco di Napoli e il suo Credito fondiario il disposto dell'art. 135.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva