Art. 115
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[1](Art. 9, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
[2]Qualora l'ispettore o il delegato, di cui all'articolo precedente, non abbia esercitata la facolta' di sospendere una deliberazione che il ministro del tesoro creda contraria alle leggi, agli statuti e ai regolamenti, il ministro puo' direttamente sospenderla entro cinque giorni dall'adunanza, prendendo per base la relazione comunicata dall'ispettore e dandone comunicazione all'Istituto interessato.
[3]Alla sospensione il ministro potra' far seguire l'annullamento della deliberazione stessa, quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.
Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 30 novembre 2013 · versione 0 su Normattiva