Art. 115

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 maggio 1910 al 30 novembre 2013. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 9, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

[2]Qualora l'ispettore o il delegato, di cui all'articolo precedente, non abbia esercitata la facolta' di sospendere una deliberazione che il ministro del tesoro creda contraria alle leggi, agli statuti e ai regolamenti, il ministro puo' direttamente sospenderla entro cinque giorni dall'adunanza, prendendo per base la relazione comunicata dall'ispettore e dandone comunicazione all'Istituto interessato.

[3]Alla sospensione il ministro potra' far seguire l'annullamento della deliberazione stessa, quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.

Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 30 novembre 2013 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art115 · fonte su Normattiva