Art. 118
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[1](Art. 12, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
[2]Le situazioni delle operazioni di ciascun Istituto, compilate secondo i modelli approvati con speciale R. decreto, devono riferirsi ai giorni 10, 20 ed ultimo di ogni mese.
[3]Esse devono essere spedite al Ministero del tesoro al piu' tardi entro otto giorni da quello al quale si riferiscono, ed essere sottoscritte dal direttore generale e dal capo della contabilita' generale dell'Istituto.
[4]Gli Istituti sono obbligati a fornire all'Ispettorato generale tutte quelle informazioni di cui avesse bisogno intorno alle situazioni comunicategli.
[5]L'Ispettorato medesimo deve accertare, di tempo in tempo, la corrispondenza fra le situazioni medesime e le scritture dell'Istituto.
[6]La situazione di ogni Istituto dev'essere pubblicata, a cura dell'Ispettorato generale, nella Gazzetta ufficiale del Regno.
Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva