Art. 120

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[1](Art. 14, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

[2]L'Ispettorato generale deve accertare, a brevi intervalli, che le disposizioni riguardanti il movimento dei biglietti siano sempre rigorosamente osservate.

[3]Il detto Ispettorato provvedera' non meno di due volte all'anno, anche nell'intervallo fra una decade e l'altra, ad una completa verifica di cassa improvvisa e simultanea in tutte le sedi, succursali e agenzie dell'Istituto.

[4]Le operazioni relative non potranno, per nessun stabilimento, essere rimandate ad un giorno diverso da quello prestabilito. Occorrendo piu' di un giorno per compierle, saranno continuate senza interruzione, con quelle precauzioni che si reputeranno necessarie per renderne sicuro l'esito.

[5]I verbali di queste verifiche, con una relazione riassuntiva, saranno trasmessi sollecitamente all'Ispettorato generale per le eventuali osservazioni agli Istituti.

[6]Per queste verifiche il ministro del tesoro potra' valersi, oltre che degli intendenti di finanza, di tutto il personale da essi dipendente.

Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art120 · fonte su Normattiva