Art. 121

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[1](Art. 15, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

[2]L'Ispettorato generale deve procedere a speciali verifiche nelle sedi e succursali degli Istituti, secondo le norme che saranno determinate con decreto Ministeriale.

[3]Tali verifiche hanno principalmente per iscopo di accertare la consistenza dei valori metallici e cartacei; degli effetti pubblici in deposito di pertinenza di terzi e di proprieta' degli Istituti per investimenti diretti; dei portafogli, e di riscontrare se le operazioni tutte siano conformi alle leggi.

[4]I direttori delle sedi e delle succursali predette hanno l'obbligo di esibire agli ispettori i registri e gli atti di cui avessero bisogno per compiere l'incarico loro affidato.

Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art121 · fonte su Normattiva