Art. 131

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[1](Art. 26, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

[2]Infino a che non sia ristabilito il corso fiduciario dei biglietti di banca, l'Ispettorato generale invigila per accertarsi che la ragione ufficiale dello sconto e quella dell'interesse sulle anticipazioni siano applicate costantemente, e senza variazioni non consentite dalla legge, da tutti gli Istituti d'emissione.

Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art131 · fonte su Normattiva