Art. 131
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 26, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
[2]Infino a che non sia ristabilito il corso fiduciario dei biglietti di banca, l'Ispettorato generale invigila per accertarsi che la ragione ufficiale dello sconto e quella dell'interesse sulle anticipazioni siano applicate costantemente, e senza variazioni non consentite dalla legge, da tutti gli Istituti d'emissione.
Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva