Art. 134

[1](Art. 15, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 9, allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

[2]La nomina del direttore generale della Banca d'Italia deve essere approvata dal Governo.

[3]Il direttore generale del Banco di Napoli e quello del Banco di Sicilia sono nominati con R. decreto, sulla proposta del ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art134 · fonte su Normattiva