Art. 36
[2]Gli Istituti di emissione possono ricevere depositi in conto corrente fruttifero. Quando la cifra di tali depositi superasse:
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 23 novembre 1914, n. 1284, convertito senza modificazioni dalla L. 30 aprile 1916, n. 528, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino a nuova disposizione, non saranno applicate le limitazioni contenute negli articoli 36 e 37 della legge (testo unico) sugli Istituti di emissione 28 aprile 1910, n. 204, riguardante i depositi in conto corrente fruttifero; e il saggio dell'interesse su tali depositi sara' determinato con decreto del ministro del tesoro, sentiti gli Istituti di emissione".
Testo vigente dal 25 novembre 1914, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva