Art. 17

[1](Art. 4, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata - Art. 11, allegato B e art. 3, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 7, legge 31 dicembre 1907, n. 801).

[2]Il portafoglio interno per ciascuno dei tre Istituti di emissione viene liberato dalla prelazione per una somma eguale all'aumento rispettivo delle somme investite in buoni del tesoro italiano e in altri titoli italiani di Stato, o garantiti dallo Stato, esclusi, per il Banco di Napoli, quelli soggetti al vincolo di cui all'art. 12.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art17 · fonte su Normattiva