Art. 17
[2]Il portafoglio interno per ciascuno dei tre Istituti di emissione viene liberato dalla prelazione per una somma eguale all'aumento rispettivo delle somme investite in buoni del tesoro italiano e in altri titoli italiani di Stato, o garantiti dallo Stato, esclusi, per il Banco di Napoli, quelli soggetti al vincolo di cui all'art. 12.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva