Art. 57
[2]Il tesoro dello Stato, salve le disposizioni della convenzione 30 ottobre 1894, stipulata con la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, puo' depositare qualunque somma presso le sedi e succursali di ciascun Istituto di credito autorizzato alla emissione dei biglietti e richiederne il pagamento in totale, od anche ripartitamente, da una o da piu' sedi e succursali dell'Istituto medesimo. Questo servizio e' reso allo Stato gratuitamente.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva