Art. 21
Legge 31 dicembre 1907, n. 804
[1]La tassa sara' eguale a un quarto della ragione dello sconto per la circolazione dei biglietti eccedente il limite normale, purche' sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica di cui all'art. 11, e purche' le eccedenze non superino le somme seguenti:
[2]Banca d'Italia.... L. 70,000,000
[3]Banco di Napoli... » 21,000,000
[4]Banco di Sicilia... » 6,000,000
[5]Quando la circolazione superi queste somme, per la circolazione eccedente e fino al doppio delle somme medesime, sempreche' sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica, la tassa sara' eguale a meta' della ragione dello sconto.
[6]Per la circolazione che ecceda le somme di 140 milioni e sino a 210 milioni per la Banca d'Italia, di 42 milioni e fino a 63 milioni per il Banco di Napoli e di 12 sino a 18 milioni per il Banco di Sicilia, purche' esista il detto rapporto della riserva metallica, la tassa sara' eguale ai tre quarti della ragione dello sconto. Per le eccedenze al di la' dei gradi massimi indicati nel comma precedente, e per qualsiasi eccedenza oltre il limite normale per la quale non sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica, la tassa sara' eguale all'intera ragione dello sconto. 57
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 13 ottobre 1911, n. 1296, convertito con modificazioni dalla L. 13 giugno 1912, n. 570, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Durante il trimestre 1° ottobre-31 dicembre 1911 la tassa straordinaria, che gli istituti d'emissione debbono pagare allo Stato nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 21 della legge 28 aprile 1910, n. 204 (testo unico), sara' eguale all'intera ragione dello sconto". La L. 13 giugno 1912, n. 570 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' effetto anche dopo il 31 maggio, ma non oltre il 31 dicembre del 1912.
L. 29 dicembre 1912, n. 1346
5La L. 29 dicembre 1912, n. 1346 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica fino al 31 dicembre 1913.
L. 31 dicembre 1913, n. 1393
7La L. 31 dicembre 1913, n. 1393, nel modificare l'art. 2 della L. 29 dicembre 1912, n. 1346, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono prorogate sino a nuova disposizione le norme contenute nell'art. 2 della legge 29 dicembre 1912, numero 1346, sostituito all'art. 21 della legge 28 aprile 1910, n. 204, (testo unico) sugl'Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca".
Testo vigente dal 15 gennaio 1914, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva