Art. 26
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449).
[2]Gli Istituti di emissione non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nei seguenti articoli:
Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva