Art. 27
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449).
[2]Gli Istituti di emissione possono fare sconti a non piu' di 4 mesi:
- a)di cambiali, munite di due o piu' firme di persone o ditte notoriamente solvibili;
- b)di buoni del tesoro;
- c)di note di pegno emesse da Societa' di magazzini generali legalmente costituiti e da depositi franchi;
- d)di cedole di titoli sui quali l'Istituto puo' fare anticipazioni.
Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva