Art. 27

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449).

[2]Gli Istituti di emissione possono fare sconti a non piu' di 4 mesi:

  • a)di cambiali, munite di due o piu' firme di persone o ditte notoriamente solvibili;
  • b)di buoni del tesoro;
  • c)di note di pegno emesse da Societa' di magazzini generali legalmente costituiti e da depositi franchi;
  • d)di cedole di titoli sui quali l'Istituto puo' fare anticipazioni.

Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art27 · fonte su Normattiva