Art. 30
[2]Durante il corso legale l'interesse per le anticipazioni, di cui all'articolo precedente, e' uguale per tutti gli Istituti, e noti puo' variare senza l'autorizzazione del Governo.
[3]Il ministro del tesoro puo' promuovere le variazioni dell'interesse sulle anticipazioni, quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva