Art. 33

[1](Art. 3, legge 25 giugno 1905, n. 261).

[2]I certificati ferroviari a debito dello Stato, rilasciati agli Istituti di emissione in conformita' dell'art. 2 della legge 25 giugno 1905, n. 261, possono servire a due scopi, e cioe': a nuovi impieghi di danaro in titoli, siano da farsi dagli Istituti per conto proprio o per conto delle gestioni da essi dipendenti, nei limiti e per i fini stabiliti dalle disposizioni del presente testo unico; e a surrogare titoli di varia specie gia' da essi posseduti, preferibilmente se vincolati a cauzione. Tale surrogazione avra' luogo previ concerti, a presidio del mercato dei titoli, fra le Amministrazioni degli Istituti di emissione e il ministro del tesoro.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art33 · fonte su Normattiva