Art. 2
[2]Gli Istituti autorizzati all'emissione di biglietti hanno facolta' di aprire sedi, succursali o agenzie in qualunque Provincia del Regno, alle condizioni stabilite dai rispettivi statuti. Essi sono pero' obbligati ad avere una sede che li rappresenti nella capitale.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva