Art. 4
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[1](Art. 9, legge 10 agosto 1893, n. 449).
[2]Alla fabbricazione dei biglietti dei tre Istituti concorrono lo Stato e ciascuno di essi rispettivamente, in modo che ne' lo Stato, ne' l'Istituto possano formare un biglietto completo.
[3]Le norme per la fabbricazione dei biglietti, per la loro sostituzione quando siano logori o danneggiati, pel loro annullamento ed abbruciamento sono determinate da regolamento approvato con decreto Reale. Lo stesso decreto indica la quantita' dei biglietti da lasciare come scorta a ciascun Istituto e stabilisce le norme per controllarne l'uso (1).
[4]Le forme, i tagli e le caratteristiche dei biglietti da fabbricarsi sono stabilite con decreto del ministro del tesoro.
[5]Le spese per la fabbricazione dei biglietti sono a carico degli Istituti.
[6]La fabbricazione e la somministrazione dei biglietti non attribuiscono allo Stato alcuna responsabilita' ne' verso il pubblico, ne' verso gli Istituti.
Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva