Art. 45
[1](Art. 1°, legge 1° febbraio 1901, n. 24).
[2]Il Banco di Napoli esercita il servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani. A tale scopo, e previa autorizzazione del Ministero del tesoro, ha facolta' di stabilire speciali accordi con Case bancarie e col Ministero delle poste e dei telegrafi.
[3]Esso cura inoltre, col permesso del Ministero del tesoro, l'istituzione di agenzie proprie, ove se ne manifesti il bisogno.
[4]Il Banco e' autorizzato ad assegnare sino a due milioni della propria massa di rispetto e, occorrendo, del suo patrimonio alla costituzione del fondo di dotazione per questo servizio.
[5]E' vietato al Banco di fare qualsiasi operazione di sconto o di sovvenzione con gli emigrati od operazioni diverse da quelle indicate nel primo capoverso del presente articolo.
[6]Il regolamento (2) determina le cautelo che il Banco deve prendere per garantirsi contro le derivanti dalle oscillazioni dei cambi.
[7]---------------------- (2) Regolamento approvato con R. decreto del 29 dicembre 1901, n. 571, poscia modificato con i decreti Reali del 16 maggio 1904, n. 323 e del 22 febbraio 1906, n. 46.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva