Art. 60
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[1](Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449).
[2]I titoli, valori e mobili che sono per natura diversi da quelli indicati nel titolo IV, pervenuti agli Istituti per il fatto di un loro credito, devono essere liquidati entro due anni. Gli Istituti possono accettare pure ipoteche o beni immobili per crediti in sofferenza, ma debbono liquidare tali operazioni entro il termine di tre anni.
Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva