Art. 61
[1](Art. 14, legge 10 agosto 1893, n. 449).
[2]Al termine di ciascun esercizio le sofferenze nuove devono passare a perdita e i ricuperi devono essere calcolati a benefizio di quell'anno nel quale sono in tutto od in parte riscossi.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva