Art. 1167 c.c.
Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso
[1]L'usucapione e' interrotta quando il possessore e' stato privato del possesso per oltre un anno.
[2]L'interruzione si ha come non avvenuta se e' stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo e' stato ricuperato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva