Art. 62
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[1](Art. 14, legge 10 agosto 1893, n. 449).
[2]Gli Istituti che facessero operazioni non consentite dalla legge sono soggetti ad una tassa corrispondente al triplo della rispettiva ragione dello sconto applicata sull'ammontare delle operazioni illegali compiute e in relazione a tutta la durata delle operazioni medesime.
Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva