Art. 64
[1](Art. 14 della convenzione 30 ottobre 1894, gia' citata).
[2]Durante il corso legale dei biglietti, e fino a che la Banca d'Italia abbia il servizio di tesoreria, essa non puo' richiedere agli altri Istituti di emissione il cambio o il rimborso dei loro biglietti se non per una somma uguale a quella dei biglietti della Banca che si trovino nelle casse degli Istituti stessi.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva