Art. 66

[1](Art. 29, legge 8 agosto 1895, n. 486).

[2]Gli atti di vendita a terzi degli immobili gia' posseduti dalla Banca romana al 1° ottobre 1894, e le cessioni a terzi dei crediti gia' esistenti al 23 novembre 1893, limitatamente alla sola misura dei crediti stessi, sono soggetti, per tasse di registro, all'unica tassa fissa di L. 3.60.

[3]Tale agevolezza non avra' effetto oltre il 31 dicembre 1912.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art66 · fonte su Normattiva