Art. 66
[1](Art. 29, legge 8 agosto 1895, n. 486).
[2]Gli atti di vendita a terzi degli immobili gia' posseduti dalla Banca romana al 1° ottobre 1894, e le cessioni a terzi dei crediti gia' esistenti al 23 novembre 1893, limitatamente alla sola misura dei crediti stessi, sono soggetti, per tasse di registro, all'unica tassa fissa di L. 3.60.
[3]Tale agevolezza non avra' effetto oltre il 31 dicembre 1912.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva