Art. 47Agevolazioni fiscali

[1]I documenti che si producono per ottenere prestiti verso cessione di quote di stipendio o di salario e gli atti di notificazione delle cessioni sono esenti dalle tasse di bollo. Le concessioni di mutui fatte dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono esenti dalla tassa di bollo e dalla formalita' della registrazione. I redditi del Fondo mutuante sono esenti da ogni imposta. I contratti di mutuo stipulati con gli istituti indicati nell'art. 15 sono esenti dalla tassa di bollo, ma sono soggetti alla tassa di registro con l'aliquota speciale stabilita dall'art. 42 tabella allegato B), regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni. Le quietanze estintive dei mutui concessi dagli istituiti indicati nell'art. 15 sono soggette alla tassa di bollo e sono registrate con tassa da liquidarsi limitatamente alla somma per la quale si rilascia il documento.

[2]1a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 febbraio 1957, n. 17

1a

La L. 3 febbraio 1957, n. 17 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le esenzioni da imposta di bollo, previste dagli articoli 47 e 55 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di cessione di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, sono prorogate al 31 dicembre 1965, con effetto dalla data di scadenza stabilita dall'art. 47, primo comma, del decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492".

Testo vigente dal 5 marzo 1957, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art47 · fonte su Normattiva