Art. 1
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[1]Testo unico di legge sulla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai.
[2]Art. 1.
[3](Art. 1, legge (T. U.) 28 luglio 1901, n. 387).
[4]E' istituita una Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai. Essa costituisce un ente morale autonomo, con sede centrale in Roma e con sedi secondarie, o compartimentali o provinciali o comunali, secondo le norme contenute nello statuto organico della Cassa, approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio della previdenza e il Consiglio di Stato.
[5]Come ente autonomo la detta Cassa nazionale di previdenza ha una rappresentanza e un'amministrazione propria, affatto distinta da quella dello Stato, il quale non incontrera' mai altra responsabilita', ne' avra' altri oneri, all'infuori del concorso e della vigilanza di che negli articoli seguenti.
Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva