Art. 10

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[1](Art. 3, legge 30 dicembre 1906, n. 685).

[2]Sulla somma delle entrate ordinarie indicate nell'art. 9 il Consiglio d'amministrazione prelevera' ogni anno almeno tre decimi per assegnarli al fondo patrimoniale, al fondo della riserva straordinaria di rischio e al fondo d'invalidita' nella misura che riterra' necessaria.

[3]Il rimanente sara' destinato, ai termini dell'art. 14, all'assegnazione di quote di concorso della Cassa a favore degl'inscritti.

Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;376~art10 · fonte su Normattiva