Art. 11
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[1](Art. 7, legge 30 dicembre 1906, n. 685).
[2]Il fondo d'invalidita' e' costituito:
- a)con la somma di dieci milioni di lire, assegnata dallo Stato;
- b)con le somme che saranno corrisposte da chi, per legge, e' chiamato a provvedere agli inabili al lavoro;
- c)con le assegnazioni di cui all'art. 10;
- d)con le somme rimaste disponibili a' sensi dell'art. 24;
- e)con le donazioni, con i legati e con tutte le altre entrate straordinarie, che siano particolarmente destinate a beneficio degli invalidi;
- f)con gli interessi annuali del fondo medesimo.
[3]La somma di dieci milioni di lire di cui alla lettera a) sara' corrisposta alla Cassa in cinque rate eguali da prelevarsi rispettivamente dagli avanzi degli esercizi dal 1906-907 al 1910-911 e da inscriversi nei relativi stati di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, mediante decreti del ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.
[4]Qualora l'avanzo di uno degli indicati esercizi non fosse sufficiente a coprire tutti gli oneri ad esso imputati per legge, gli oneri stessi saranno proporzionalmente ridotti e la parte di essi non soddisfatta in un esercizio, sara' trasportata sull'avanzo dell'esercizio successivo.
Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva